Ecco le novità già applicabili della riforma dei tirocini contenuta nella legge di Bilancio 2022 delle quali occorre tenere conto anche nell’attivazione degli stage estivi

Riconoscimento di una congrua indennità ai tirocinanti, obbligo di comunicare al ministero del Lavoro l’attivazione degli stage, sanzioni per l’uso fraudolento dello strumento in sostituzione di rapporti di lavoro. Sono queste le novità già applicabili della riforma dei tirocini contenuta nella legge di Bilancio 2022 delle quali occorre tenere conto anche nell’attivazione degli stage estivi, fermo restando che la riforma deve essere completata con l’adozione di nuove linee guida sui tirocini extracurriculari da parte della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.

Dalle nuove indicazioni sono esclusi i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e fondazioni di istruzione tecnica superiore. Restano fuori anche i tirocini previsti per accedere alle professioni ordinistiche e ai periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale e i tirocini rivolti ai cittadini esterni ai Paesi dell’Unione europea promossi all’interno delle quote di ingresso.

Andando ai dettagli, l’azienda ospitante è obbligata a riconoscere una congrua indennità al tirocinante. Laddove questa non venisse corrisposta, è prevista una sanzione a carico del trasgressore proporzionata alla gravità dell’illecito commesso, variabile da un minimo di mille euro a un massimo di 6mila euro. In attesa delle nuove linee guida, la sanzione sarà applicata in riferimento alle indennità già previste dalle leggi vigenti.

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere usato in sostituzione di lavoro dipendente. Se svolto in modo fraudolento e si configura come un lavoro subordinato, il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

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