“Legge Calderoli smantellata nel suo impianto…”, Vincenzo De Luca: difesa l’Unità dell’Italia
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la Legge Calderoli nei 7 punti chiave che disciplinano i meccanismi in materia fiscale e finanziaria, nei rapporti tra Stato e Regioni e sul ruolo del Parlamento. “La Consulta riscrive la norma nei termini che Campania ha proposto con un proprio disegno di legge emendativo”, commenta un soddisfatto Vincenzo De Luca, che rivendica la vittoria del Mezzogiorno
Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca esprime soddisfazione per la sentenza con cui la Consulta ha bocciato in sette punti chiave la Legge Calderoli. “È stata difesa l’Unità dell’Italia”, ha commentato con una nota, pochi minuti dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la Legge Calderoli nei meccanismi giuridici che disciplinano l’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario in materia fiscale e finanziaria, nei rapporti tra Stato e Regioni e sul ruolo del Parlamento. “La Consulta riscrive la norma nei termini che Campania ha proposto con un proprio disegno di legge emendativo trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione qualche settimana fa”, ha sottolineato un soddisfatto Vincenzo De Luca, che rivendica la vittoria del Mezzogiorno, rafforzando l’Unità del Paese. De Luca e la Regione Campania hanno chiarito nel merito i punti dichiarati illegittimi dalla Consulta, eccoli di seguito.
In dettaglio:
1. La pronuncia chiarisce, in primo luogo, che contrariamente a quanto previsto dalla legge Calderoli, l’Intesa può avere ad oggetto esclusivamente singole e specifiche funzioni legislative o amministrative e deve essere giustificata in relazione alla singola Regione interessata dal trasferimento. Dunque, nessun trasferimento indiscriminato e generalizzato di funzioni.
2. È inoltre accolto tutto il gruppo di censure relative alla determinazione dei LEP: la Corte accoglie il motivo di ricorso con il quale si era denunciato che la legge Calderoli contiene, di fatto, una delega in bianco, in quanto non detta i necessari criteri direttivi e principi generali per la determinazione dei LEP.
È altresì accolta la censura relativa alla illegittimità della previsione che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anziché al legislatore l’aggiornamento dei LEP.
3. Viene altresì accolta la censura relativa all’illegittimità delle previsioni riguardanti il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni all’esito dell’Intesa. La Regione Campania aveva lamentato la mancanza di un meccanismo di correzione dell’entità delle risorse nell’ipotesi in cui le stesse fossero risultate eccedenti rispetto a quanto necessario per l’espletamento delle funzioni. Viene inoltre rilevata l’illegittimità della previsione della mera facoltà, e non dell’obbligo, per le Regioni ammesse alla firma dell’Intesa, di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica.
Con riferimento alla portata dei poteri delle Camere, del tutto sviliti dalla formulazione della legge Calderoli, la pronuncia in sede di interpretazione delle norme chiarirà– tra l’altro- che il Parlamento non sarà tenuto a ratificare o meno l’Intesa, ma potrà modificarne il contenuto.
Analogamente, in sede interpretativa, la Corte correggerà la portata della legge in ordine alle materie cosiddette no-LEP chiarendo che i relativi trasferimenti di funzioni non potranno avere ad oggetto i diritti civili e sociali.
Infine la sentenza chiarirà anche l’effettiva portata della clausola di invarianza finanziaria, precisando che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle risorse per il finanziamento delle funzioni trasferite, andrà verificato non soltanto il rispetto dei costi e dei fabbisogni standard e dei criteri di efficienza, ma andranno altresì attualizzate le valutazioni finanziarie.
Spetterà inoltre al Parlamento colmare i vuoti derivanti da alcune altre questioni sollevate nei ricorsi, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.
Il comunicato dà conto, infine, di un importante monito, contenuto nella sentenza, in merito al potere della Corte di vagliare anche le singole leggi di differenziazione.
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