L’esistenza umana
La notizia di questi giorni è che ancora una volta il delicatissimo argomento del fine vita è all’esame della Corte costituzionale.
Ancora una volta, cioè, la Consulta potrebbe arrivare prima del Parlamento, facendo un ulteriore passo in avanti sul diritto di una persona malata in maniera irreversibile a porre fine alla propria sofferenza.
Il giudice per le indagini preliminari di Firenze si è trovato di fronte all’ennesima inchiesta nei confronti di Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato, con Chiara Lalli e Felicetta Maltese, in Svizzera un uomo affetto da sclerosi multipla che voleva accedere al suicidio assistito. Analizzato il caso, il gip ha chiesto al giudice delle leggi di esaminare ancora l’articolo 580 del codice penale, perché, è la tesi, i ritocchi fatti con la sentenza sul caso Cappato, in questo caso, non scagionerebbero gli indagati.
È, come detto, una questione complessa e delicata che va esaminata sotto vari aspetti.
L’esistenza:
È denotata dal pensiero nel quale si immedesima e si soggettivizza.
Ha però anche un innegabile supporto fisico, che la fa qualificare umana.
Si esprime con la vita dell’essere pensante
L’esistenza e la morale :
L’esistenza trova nella morale il suo autogoverno; e v’è così già un’esigenza di regola.
L’esistenza ed il diritto :
La necessità di co-esistenza crea il fenomeno dell’ordinamento giuridico: “Ubi societas ibi ius”; e così altre regole si aggiungono o ribadiscono quelle morali per governare la vita dei consociato
La vita dei consociati :
È tutelata come vita del gruppo (rapporti internazionali; delitti contro lo Stato; diritto pubblico in genere) nonché come vita del singolo (delitti contro la persona; norme varie a difesa dei momenti esistenziali).
Il diritto di vivere:
Quasi ogni norma dell’ordinamento tende ad assicurarlo ed a difenderlo.
Può considerarsi il primo e basilare diritto della personalità; tutti gli altri ne sono una specifica espressione (diritto all’integrità fisica, all’amore, alla libertà, riservatezza, ecc. ecc.).
La Costituzione (art. 2 in particolare) e le norme penali (art, 575 ss. cod. pen., in particolare) portano la principale tutela.
Il diritto di morire:
L’ordinamento, pur non approvando il suicidio, non ne punisce il tentativo. Punisce però l’istigazione o l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), quale estrema e indiretta tutela del diritto di vivere.
Punisce altresì l’omicidio del consenziente (579 c.p.), così confermando l’indisponibilità del diritto di vivere e la non configurabilità della scriminante del consenso dell’avente diritto (50 c.p.).
Ma tuttavia, per il diretto interessato, il diritto di morire rimane una delicata situazione giuridica che non può essere “a priori” disconosciuta.
Esso è forse l’espressione della stesso suo diritto di vivere.
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