Gli stati emotivi e le passioni
Stato emotivo o passionale è qualsiasi turbamento psicologico che non sia riconducibile ad un fenomeno addirittura morboso.
In particolare, lo stato emotivo è dovuto a fattori prevalentemente esterni, quello passionale principalmente a cause immanenti al soggetto. In ambedue i casi ne risulta stimolata in modo anomalo la sua psiche.
A differenza del diritto privato, in diritto penale gli stati emotivi o passionali non hanno una propria disciplina, pur avendo varia rilevanza giuridica.
Ai sensi dell’art. 90 cod.pen., non escludono né diminuiscono l’imputabilità; ma la norma è ritenuta superflua, essendo sufficienti, per tale effetto, gli artt. 88 e 89 c.p..
Ai fini del raffronto e della distinzione tra la capacità di intendere e di volere, che incide, appunto, sull’imputabilità, ed il differente fenomeno degli anzidetti stati emotivi e passionali, risultano variamente adottati i criteri della natura patologica o fisiologica, della quantità di intensità od anche della normalità e della controllabilità o meno, nei due rispettivi casi.
Come già accennato, gli stati in argomento possono avere, in concreto, differente e particolare rilevanza normativa, ad esempio, nelle seguenti fattispecie, come causa di non punibilità ovvero scriminante (Provocazione, art.599/2 c.p.), degradante di figura base di reato (Infanticidio, art.578 c.p.), attenuante comune (Provocazione, art. 62, n. 2 c.p.), (Suggestione, art. 62, n. 3 c.p.), (Attenuanti generiche, art. 62 bis c.p.), criterio di gravità del reato per quantificare la pena (Intensità del volere, art. 133/1 n. 3 c.p.).
In talune ipotesi è stata ravvisata compatibilità tra vizio parziale di mente e possibili stati emotivi o passionali, purché non siano questi stessi il modo di essere della particolare specie di semi-infermità mentale, ma siano situazioni autonome di essa, anche se dalla stessa facilitate o accentuate.
E ciò è stato, infatti, ritenuto con la suggestione ex art. 52 n.3 c.p., con lo stato d’ira ex art. 62 n.2 c.p. e con la gelosia ex art. 62 bis c.p..
Peraltro, è stata affermata la compatibilità del vizio di mente anche con altre situazioni attinenti alla psiche, ad esempio con sevizie e crudeltà ex art. n. 4 c.p. o con i motivi abietti o futili ex art. 61 n. 1 c.p., purché non vi sia depravazione costituzionale quale status psicologico; nonché con la premeditazione ex art 577 n. 3 c.p. o con la minore età, ex art. 98 c.p., purché non vi sia paranoia.
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