Cartelle esattoriali non pagate, disco verde dell’agenzia delle Entrate ai nuovi modelli di rateazione. La decadenza di un piano di rientro non impedirà di chiederne uno nuovo
A partire dalle domande trasmesse dal 18 luglio la rateazione con l’agente della riscossione non deve necessariamente riguardare la totalità dei debiti, ma anche singole partite di ruolo. Le regole afferenti alla gestione dei piani di rientro, pertanto, dovranno essere riguardate con riferimento a ciascuno dei carichi dilazionati
Disco verde per i nuovi modelli di rateazione con l’agente della riscossione, a seconda che si tratti di debiti sotto o sopra la soglia di 120mila euro, utilizzabili dal 18 luglio. Con una nota stampa l’agenzia delle Entrate conferma che la nuova soglia di decadenza di 8 rate non pagate vale per il singolo debito dilazionato, ma non impedisce ulteriori rateizzazioni. Detta altrimenti, a partire dalle domande trasmesse dal 18 luglio la rateazione con l’agente della riscossione non deve necessariamente riguardare la totalità dei debiti, ma anche singole partite di ruolo. Le regole afferenti alla gestione dei piani di rientro, pertanto, dovranno essere riguardate con riferimento a ciascuno dei carichi dilazionati.
Questo significa che l’eventuale decadenza da un piano di rientro non impedirà di chiederne uno nuovo, purché riferito a debiti diversi da quelli decaduti. In compenso, però, in caso di caducazione del beneficio del termine, il debito residuo non potrà mai più essere rateizzato.
Come noto la soglia di debito entro la quale non occorre allegare nulla alla domanda è stata raddoppiata, da 60mila a 120mila euro, e va confrontata solo con gli affidamenti oggetto della singola istanza. Stesso discorso per la causa di decadenza dalla rateazione, che è passata da 5 a 8 rate non pagate, sempre riferite però a ciascuna dilazione.
L’Agenzia, infine, conferma l’introduzione della possibilità di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la Pa, anche a titolo di prestazioni professionali, a condizione che i primi siano stati affidati entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di richiesta della compensazione.
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