Solofra, il Tar respinge il ricorso di Vignola su tutta la linea

La decisione del tribunale amministrativo della Campania in merito alla rimodulazione dell'ospedale Landolfi. Respinto il ricorso dell'amministrazione Vignola. Inammissibile l’intervento nel ricorso della Cgil, del Comune di Avellino e del Consorzio Solofra depurazione.

Riorganizzazione dell’ospedale Landolfi di Solofra, il tar della Campania ha bocciato su tutta la linea il ricorso presentato dal comune e dall’amministrazione del sindaco Michele Vignola contro Regione ed azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino. Inammissibile l’intervento nel ricorso di Cgil, Comune di Avellino e Consorzio Solofra depurazione.

La premessa è chiara: “le Regioni godono di un ampio potere organizzatorio, in relazione al mantenimento, all’adeguamento ed allo spostamento sul territorio dei presidi ospedalieri e, con essi, delle unità di pronto soccorso”.

Quanto al pronto soccorso del Landolfi che nella riorganizzazione diventa un punto di primo soccorso il tar ha ritenuto infondata l’obiezione relativa al numero di accessi sollevata dal comune. Che prende le mosse da un “inesatto riferimento al numero complessivo”  senza distinguere tra accessi appropriati e non, “così disattendendo la lettera e la ratio del decreto ministeriale. n. 70/2015” che fissa, tra l’altro, i requisiti per la presenza di un Pronto Soccorso sul territorio. Partendo da alcuni elementi. Tra questi gli accessi e la distanza dal dea di riferimento.

Gli accessi “appropriati”, presi in carico dal Moscati e provenienti da Solofra, sono di 12.500 unità, ben al di sotto della soglia dei 20mila accessi annui fissata dal decreto.

La distanza: nessuno dei comuni del distretto di Atripalda, individuato dal comune di Solofra, come bacino di riferimento del Landolfi, dista più di 34 minuti dal Dea di riferimento, il “Moscati”. Ben al di sotto della percorrenza maggiore di un’ora richiesta dal decreto per il pronto soccorso.

Infondata, poi, la censura relativa alla riduzione con soppressione dei 15 posti letto del reparto di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero Landolfi, da cui discende l’ulteriore riduzione di 10 posti letto di Pediatria. Secondo il tar, “la riduzione si fonda su motivazioni, relative non soltanto al numero di parti effettuati, comunque inferiori alla soglia prevista dalla legge, ma anche all’elevata percentuale di ricorso al taglio cesareo nonché alla richiesta di trasferimento presentata dalla maggior parte del personale ivi impegnato”.

Quanto al difetto di interlocuzione col comune di Solofra i giudici hanno ricordato che il Moscati ha approvato, come proposta, il nuovo Atto Aziendale che ha trasmesso, per l’esame e le valutazioni, anche al Sindaco di Solofra, col quale si è avuto anche uno specifico incontro il 29 giugno 2021.  Solo in seguito, l’Atto Aziendale ha ricevuto l’approvazione della Giunta regionale.

“Non risulta, continua il tar, che il comune abbia impugnato la delibera del Moscati né la delibera di giunta regionale, con riflessi quindi sulla stessa ammissibilità della censura.  In ogni caso, la normativa in materia prevede soltanto obblighi di comunicazione in favore del Comune, obblighi che sono stati ampiamente assolti”.  Il tar sottolinea poi che “le scelte relative alla programmazione ospedaliera regionale si fondano sugli indirizzi assunti in ambito normativo, individuabili nel D.M. 70/2015, e sulla natura oggettiva dei dati statistici”.

Respinto dunque il ricorso del Comune di Solofra e dell’amministrazione guidata dal sindaco Michele Vignola. L’unico risultato raggiunto da palazzo Orsini è stato quello di sprecare tempo e danaro. Passa, dunque, la strategia di rilancio della struttura sanitaria così come elaborata dalla direzione del Moscati ed avallata dalla Regione. Il plesso della città della concia riaprirà, da cronoprogramma, entro la fine dell’anno con nuovi reparti, nuovi servizi e un punto di primo soccorso al posto del pronto soccorso.

Pubblichiamo i motivi alla base della decisione, come descritti nella sentenza della prima sezione del Tar Campania di Napoli:

(…)

3.- Nel merito il ricorso è infondato.
3.1.- In via generale, va chiarito che le Regioni godono di un ampio potere organizzatorio, in relazione al mantenimento, all’adeguamento ed allo spostamento sul territorio dei presidi ospedalieri e, con essi, delle unità di pronto soccorso, in linea con scelte programmatorie dettate da logiche che tentano di contemperare il bene primario della salute, costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) con l’esigenza di una razionale distribuzione ed allocazione delle risorse finanziarie pubbliche, oggettivamente limitate e, quindi, esauribili.
Per questo, le scelte programmatorie nel settore dell’assistenza sanitaria, ponendosi quale punto di raccordo tra le strategie politiche e quelle di amministrazione, sfuggono al sindacato giurisdizionale – il quale, diversamente opinando, si risolverebbe in un’indagine sul merito delle soluzioni adottate.
Sono salve le ipotesi in cui le determinazioni assunte contengano elementi di macroscopica illogicità, palese difetto istruttorio, tali da rivelare in modo inequivocabile elementi sintomatici e consistenti di eccesso di potere, ovviamente soggetto al vaglio del giudice. Questi aspetti patologici, tuttavia, non si rinvengono nella fattispecie in esame.
3.2.- Le determinazioni assunte dalla Regione Campania prendono il loro abbrivio dal DCA n. 103 del 2018, contenente il “Piano regionale di programmazione della Rete ospedaliera in attuazione del D.M. 70/2015”, aggiornato al dicembre 2018.
In questo senso, si palesano fuorvianti i diversi rilievi sostenuti dal comune ricorrente – benché supportati da dettagliati dati e statistiche che, tuttavia, non appaiono del tutto esatti e pertinenti – secondo cui le soluzioni individuate dalla Regione, ed oggetto di contestazione con l’odierno ricorso, avrebbero in qualche modo assecondato e reso definitivo quei rimedi del tutto estemporanei, assunti nel 2020, i quali si giustificavano esclusivamente per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e che, una volta rientrata, non è da sola sufficiente a reggere il modello di ristrutturazione dell’assistenza sanitaria pubblica sul territorio.
Invero, il Piano regionale di programmazione prende proprio a riferimento la situazione di normalità, a prescindere dalla predetta fase emergenziale, ed ha tenuto conto dei rilievi posti dai tavoli ministeriali per creare un modello integrato di assistenza sanitaria distribuito a rete sul territorio.
In questa prospettiva, gli “stabilimenti” annessi al presidio principale non assumono un ruolo nella rete delle emergenze e delle urgenze, ma sono deputati a svolgere attività assistenziali di elezione o in regime di ricovero diurno, a completamento dei compiti assunti dal presidio principale.
L’intento è di ottimizzare le risorse disponibili evitando duplicazioni di discipline tra presidio e stabilimento correlato, nel quale il primo svolge le funzioni di emergenza-urgenza, il secondo quello di elezione.
Le soluzioni individuate mirano a risolvere un problema insito nella programmazione regionale precedente, nel quale molte strutture erano state chiuse ovvero era stata prevista la dismissione verso attività territoriali.
In questo senso, il decreto ministeriale 70 del 2015 prende atto degli aspetti critici rappresentati dal ridotto numero di presidi ospedalieri attivi e ne prevede il loro recupero, secondo un modello innovativo in cui uno stabilimento è accorpato ad un presidio principale.
Il modello dovrebbe essere funzionale ad una più razionale distribuzione delle risorse, nell’ambito dell’assistenza sanitaria per bacino d’utenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e l’assegnazione di discipline, tra plesso principale e stabilimento, tra esse complementari.
4.- In questo quadro generale, pertanto, vanno inserite le determinazioni contestate relative al Presidio ospedaliero Agostino Landolfi di Solofra.
Occorre partire dai dati rintracciabili nella nota regionale prot. n. 447474 del 9 settembre 2021.
Per questo aspetto, la prima censura sollevata dal comune ricorrente opera un inesatto riferimento al numero complessivo di accessi, senza distinguere tra accessi appropriati e non, così disattendendo la lettera e la ratio dello stesso D.M. n. 75/2015.
In realtà, si osserva che il bacino di utenza del Presidio Ospedaliero di Solofra – che ammonta a circa 40.000 abitanti – non corrisponde all’intera popolazione insistente nel Distretto Sanitario di Atripalda, dovendosi escludere gli accessi extra-regionali e quelli extra-provinciali.
D’altronde, i pazienti presi in carico dall’AORN Moscati sono solo in parte provenienti dal territorio irpino, affluendo da altre aree, anche extraregionali.
In ogni caso, giova ricordare che il D.M. n. 70/2015 si riferisce non già al numero assoluto di accessi, ma a quelli “appropriati”, sicché la quota proveniente dal comune di Solofra si riduce in concreto a non più di 12.500 unità, ben al di sotto della soglia pre-fissata.
Per di più, nessuno dei 28 Comuni facenti parte del Distretto Sanitario di Atripalda dista più di 34 minuti dal DEA di riferimento, ossia dall’Ospedale di contrada Amoretta; per questa ragione difetterebbe anche il requisito relativo al tempo di percorrenza maggiore di un’ora.
5.- Infondata è altresì la censura relativa alla riduzione con soppressione dei 15 posti letto del reparto di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero Landolfi, da cui discende l’ulteriore riduzione di 10 posti letto di Pediatria.
Riguardo ai dati numerici, l’Amministrazione regionale evidenzia che il reparto di Ostetricia e Ginecologia è stato funzionante fino al 23 ottobre 2020 e che la riduzione verificatasi nello stesso anno è verosimilmente riconducibile al problema della denatalità, fenomeno ormai costante in ambito nazionale e non solo locale, al quale si sovrappone senza assorbirlo quello legato al fattore del tutto contingente legato alla fase epidemiologica da Covid-19.
Ad ogni modo, la contestata riduzione dei posti letto di Ostetricia e ginecologica si fonda su plurime e concorrenti motivazioni, relative non soltanto al numero di parti effettuati, comunque inferiori alla soglia contemplata dal D.M. 75/2015, ma anche all’elevata percentuale di ricorso al taglio cesareo nonché alla richiesta di trasferimento presentata dalla maggior parte del personale ivi impegnato.
D’altronde, la previsione del DCA n. 103/2018 si limita a facoltizzare, senza imporre, l’adozione di scelte di programmazione in deroga agli standard ordinari e, in particolare, al numero minimo di nascite, in assenza di specifiche esigenze connesse a condizioni oro-geografiche difficili, nella specie del tutto insussistenti.
6.- Infondata è infine la censura relativa al difetto di partecipazione ovvero d’interlocuzione col comune di Solofra ricorrente, prima di adottare le determinazioni impugnate.
Si rammenta al riguardo che l’AORN di Moscati, con la delibera n. 689 del 26 giugno 2021 – nel recepire la delibera regionale n. 201/2021 – ha approvato, come proposta, il nuovo Atto Aziendale che ha trasmesso, per l’esame e le relative valutazioni, anche al Sindaco di Solofra, col quale si è avuto anche uno specifico incontro nella data del 29 giugno 2021.
Solo in seguito, l’Atto Aziendale ha ricevuto l’approvazione della Giunta regionale con la delibera n. 305 del 14 luglio 2021.
Non risulta che il comune di Solofra abbia impugnato la delibera dell’AORN Moscati né la delibera di giunta, con riflessi quindi sulla stessa ammissibilità della censura.
In ogni caso, la normativa in materia prevede soltanto obblighi di comunicazione in favore del Comune, obblighi che, per come sopra chiarito, sono stati ampiamente assolti.
Deve comunque osservarsi che un diverso contenuto dell’apporto partecipativo da parte del Comune non avrebbe potuto condurre a soluzioni diverse, posto che le scelte relative alla programmazione ospedaliera regionale si fondano sugli indirizzi assunti in ambito normativo, individuabili nello specifico nel più volte menzionato D.M. 70/2015, e sulla natura oggettiva dei dati statistici.
7.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.
In relazione al coinvolgimento di enti pubblici nel contenzioso in esame ed alla natura degli interessi coinvolti, sussistono le eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto – previa estromissione dal giudizio degli intervenienti ad adiuvandum: Comune di Avellino, FILTCEM-CGIL di Avellino; Consorzio Solofra Depurazione – lo rigetta.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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