Assegno unico, l’Inps conferma la possibilità di presentare domanda anche senza Isee e chiarisce i termini per il pagamento tra genitori, o in caso di affidamento esclusivo o condiviso
Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda. Se, invece, questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda anche i dati dell’altro genitore
L’Inps ha pubblicato la circolare esplicativa sull’assegno unico e universale per i figli che partirà a marzo. I termini per la presentazione della domanda scadono il 28 febbraio, ma sono ancora tanti i tanti i dubbi intorno alla nuova misura.
Innanzitutto, l’Inps ha confermato la possibilità di fare domanda anche in assenza di Isee, avendo diritto così alla quota minima dell’assegno (ad esempio 50 euro per figlio minore, la stessa prevista per chi ha un Isee oltre i 40mila euro).
«L’assegno – si legge nella circolare – è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale». Detta altrimenti il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda. Se, invece, questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda anche i dati dell’altro genitore. In realtà i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps.
In caso di affidamento esclusivo, il pagamento verrà interamente riconosciuto al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%.
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