Cartelle fiscali, tempi di pagamento e rateizzazioni come e quando pagare dopo la fine della tregua di agosto

Dal primo settembre l’agente della riscossione ha ripreso l’attività di notifica di cartelle e altri atti (dalle ipoteche ai pignoramenti, compresi quelli di stipendi e pensioni) congelati dall’8 marzo 2020 per le moratorie concesse a causa dell’emergenza sanitaria. Sono ripartiti, inoltre, i versamenti per le cartelle che erano state già consegnate prima del lockdown di marzo 2020

Dal primo settembre l’agente della riscossione ha ripreso l’attività di notifica di cartelle e altri atti (dalle ipoteche ai pignoramenti, compresi quelli di stipendi e pensioni) congelati dall’8 marzo 2020 per le moratorie concesse a causa dell’emergenza sanitaria. Sono ripartiti, inoltre, i versamenti per le cartelle che erano state già consegnate prima del lockdown di marzo 2020.

Per il pagamento di cartelle e avvisi già scaduti prima dell’8 marzo 2020 il contribuente dovrà procedere con il tempestivo versamento delle somme dovute o richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione per evitare l’avvio delle procedure di recupero.

Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, invece, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021.

Venendo ai piani di rateizzazione il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente a evitare la decadenza degli stessi, fissata in dieci rate anche non consecutive dal decreto Ristori (Dl 137/2020). Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

I contribuenti che non riescono a pagare quanto dovuto in un’unica soluzione possono chiedere la rateizzazione del debito e avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto Ristori (Dl 137/2020) fino al 31 dicembre 2021.

Per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la legge ha disposto la possibilità di beneficiare di un periodo più lungo per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste)

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