De Luca lascia la Campania arancione e vieta gli aperitivi di Natale

Nuova stretta del governatore: domani la Campania doveva diventare gialla, ma De Luca conferma le restrizioni vigenti da zona arancione fino al 23. Non solo: vietata la vendita di bevande alcoliche e non da asporto, addio aperitivi e caffè

Niente “liberazione”: la Campania rimarrà arancione fino al 23 dicembre, niente passaggio in zona gialla come previsto dal governo sulla base dei dati in decrescita del contagio. Per precauzione il governatore De Luca ha deciso di stringere di nuovo, confermando le misure restrittive vigenti. Inoltre, decreta il divieto di vendita di bevande alcoliche e non da asporto, impedendo di fatto la celebrazione degli aperitivi di Natale. Non si potrà consumare neanche il caffè. Ecco le misure della nuova ordinanza:

1.Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”)  – nonché   regionali (Ordinanza  n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale) ;

2.Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.

3.Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;

4.Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC.

5.Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”

6.Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.

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